D.Lgs 81/2008 (Sic. Lavoro)

R.S.P.P.

Con la recente riforma della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, emanata con il D. lgs 81/2008 e il D. Lgs 106/2009, il legislatore ha introdotto nuove norme per la gestione e il controllo della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, attraverso anche l’introduzione di figure professionali preposte alla valutazione e al controllo dei rischi propri di ogni processo produttivo.

Si tratta di una riforma significativa che mira a migliorare sensibilmente le condizioni dei lavoratori e la loro sicurezza attraverso una corretta sensibilizzazione dei lavoratori, un attento controllo dei processi lavorativi, e una valutazione scrupolosa dei rischi presenti per i lavoratori.

Il testo unico sulla sicurezza ha introdotto per gli addetti e responsabili della sicurezza una serie di compiti organizzativi e di pianificazione della sicurezza, in grado di formare e informare i lavoratori, e di collaborare strettamente con il datore di lavoro al fine di rispettate tutti gli adempimenti previsti dal nuovo sistema formativo. Il servizio di prevenzione e protezione della sicurezza diventa lo strumento principale di analisi, organizzazione e controllo di tutte le problematiche relative al sistema di prevenzione e analisi rischi.

L’art. 31 del D.Lgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro debba obbligatoriamente organizzare il servizio di prevenzione e protezione (SPP) all’interno della azienda o unità produttiva propria, o in alternativa deve incaricare persone o servizi esterni per l’assolvimento di tale compito.

A chi è rivolto:
Le persone interessate a ricoprire i citati ruoli devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione,con verifica di apprendimento.
Le capacità ed i requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo di RSPP e ASPP, sono indicati nell’art. 32 del D. Lgs 81/2008, e sinteticamente riguardano il possesso di adeguate conoscenze in merito alla specifica natura dei rischi, in base al settore produttivo di cui si è responsabili.

Le principali funzioni attribuite al ruolo di RSPP sono:

  • Individuazione dei fattori di rischio
  • Elaborazione delle misure preventive e protettive
  • Elaborazione delle procedure di sicurezza
  • Proposizione dei programmi di informazione
  • Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza
  • Fornitura ai lavoratori delle necessarie informazioni

In sostanza coloro che desiderano ricoprire tali ruoli devono avere una formazione adeguata, ottenuta attraverso specifici corsi di formazione, che rilascino regolare titolo abilitativo.

La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) prevede corsi di durata minima di 16, 32 e 48 ore a seconda del livello di rischio presente sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.


Livello di Rischio    Durata
Basso                       16 Ore
Medio                        32 Ore
Alto                            48 Ore

 


Ogni percorso formativo prevede quattro moduli: giuridico, gestionale, tecnico e relazionale, ognuno con una serie di contenuti specificamente previsti dall’accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 che disciplina la formazione minima obbligatoria.


Nel caso di apertura di una nuova impresa, il datore di lavoro deve terminare il percorso base entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.

La validità del corso RSPP è di 5 anni.


Offriamo per il corso RSPP anche il relativo aggiornamento obbligatorio.

 

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R.L.S.

In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.


Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.


Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda.


Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Se l'azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.

 

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Addetto al Primo Soccorso

Il Decreto Legislativo 81/2008 , stabilisce che "Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza" (Art. 45 – Primo Soccorso).


E' dunque obbligo di ogni Azienda nominare un numero sufficiente di Addetti al Primo Soccorso Aziendale (SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro).


Obiettivi del corso:


Il corso fornirà le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro.


Destinatari:


I destinatari del Corso sono i lavoratori designati al Primo Soccorso (D.Lgs 81/08; D.M. 388/03).


Tale figura può coincidere con il Datore di Lavoro (imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori), ma anche con i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti e i Preposti.


Modulo       Durata
A                  16 Ore
B-C             12 Ore


Il corso ha validità di 3 anni.


Offriamo il relativo aggiornamento.

 

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Addetto Antincendio

L’art. 8, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare “preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.


La Classificazione dei luoghi di lavoro è stilata per il rischio d' incendio:

 

 


ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO ELEVATO


La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all’allegato I al D.M. 10/03/1998.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:


a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq ;

h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;

i) alberghi con oltre 200 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;

n) uffici con oltre 1000 dipendenti;

o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

 

ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

 

ATTIVITÀ A RISCHIO INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

 

Rischio        Durata
Basso          4 Ore
Medio           8 Ore
Alto              16 Ore

Il corso ha validità triennale.

Offriamo il relativo aggiornamento obbligatorio.

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Sicurezza sul Lavoro

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in azienda.

La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

L'obiettivo della formazione generale dei lavoratori, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.


Tipologia di corso                                                  Durata
Formazione Generale                                             4 Ore
Formazione specifica dei lavoratori rischio
ALTO                                                                         12 Ore
Formazione specifica dei lavoratori rischio
MEDIO                                                                         8 Ore
Formazione specifica dei lavoratori rischio
BASSO                                                                        4 Ore

 

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